Art. 1
COSTITUZIONE
È costituita un'Associazione nella forma di Circolo Culturale Teatrale sotto la denominazione sociale “PICJE DÌSPICJE”, con sede presso la residenza del Presidente pro-tempore.
Art. 2
SCOPO
L'Associazione ha lo scopo di:
- Valorizzare e promuovere la lingua, la cultura e la letteratura friulana;
- Creare un gruppo affiatato di soci che collaborano e si divertono insieme;
- Distribuire divertimento;
- Proporre attività culturali di intrattenimento;
- Raccogliere fondi a scopo benefico.
Art. 3
ATTIVITÁ
L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende svolgere attività teatrali in lingua friulana. L'attività dell'Associazione potrà, inoltre, svolgersi mediante:
- L'organizzazione di spettacoli e manifestazioni di carattere culturale o di intrattenimento;
- La partecipazione a manifestazioni o attività che si ritengano utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- La collaborazione con altre associazioni;
- La promozione della propria associazione;
- Altre azioni connesse, accessorie o integrative delle attività già indicate, che possano contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Art. 4
RISORSE
L'Associazione finanzia la propria attività mediante:
- Contributi volontari dei soci;
- Contributi da privati;
- Contributi da Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- Convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- Ogni altro tipo di entrata.
L'Associazione può inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte di privati, da Enti Pubblici e Privati.
È vietato distribuire gli utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
Eventuali plusvalenze potranno essere utilizzate per beneficenza e/o spese di gestione.
Art. 5
ASSOCIATI
La domanda dell'aspirante socio deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione e deve contenere esplicita dichiarazione di adesione allo Statuto e allo spirito dell'Associazione. Ogni socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, ma ha diritto ad essere rimborsato delle eventuali spese sostenute per l'attività prestata.
La qualità di socio si perde:
- Per dimissioni (ogni socio può abbandonare in qualsiasi momento l'Associazione tramite avviso scritto al Consiglio Direttivo);
- Per esclusione su proposta del Presidente e approvazione di almeno due terzi dell'Assemblea;
- Per decesso.
Art. 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 7
ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti sul libro dei soci nel momento in cui l'Assemblea è convocata.
Sono di competenza dell'Assemblea:
- Le riforme statutarie;
- L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- L'approvazione della relazione annuale del Presidente;
- L'approvazione dell'esclusione di un socio dall'Associazione;
- Ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all'Assemblea.
L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via supplementare e straordinaria su richiesta del Consiglio o di un decimo dei soci.
L'assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno diretta a chiunque abbia diritto di parteciparvi con preavviso di almeno 10 giorni. Tale convocazione scritta può essere effettuata per mezzo lettera o telematicamente o con altro strumento similare che ne garantisca la ricezione.
L'Assemblea è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli associati, oppure in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei soci presenti. Tuttavia, per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi degli associati.
Art. 8
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra i propri componenti. I membri del Consiglio restano in carica un anno e sono rieleggibili tacitamente.
Il Consiglio Direttivo:
- dà esecuzione alle delibere assembleari;
- delibera sulle questioni inerenti la gestione dell'Associazione con tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e per lo svolgimento dell'attività stessa;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
Art. 9
PRESIDENTE
Il Presidente:
- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- propone l'eventuale esclusione di un socio dall'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione qualora ritenga non sia più possibile dar seguito all'attività della stessa.
Art. 10
VICEPRESIDENTE
In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume automaticamente tutti gli obblighi e tutti i diritti.
Art. 11
SEGRETARIO
Il Segretario provvede alla redazione dei verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed alla tenuta dei relativi libri, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
Art. 12
BILANCIO
Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza. Entro la stessa data può essere approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso.
Art. 13
DURATA
L'Associazione ha durata di dieci anni ed è rinnovabile tacitamente.
Art. 14
SCIOGLIMENTO
L'eventuale scioglimento dell'Associazione avviene:
- automaticamente se il numero degli associati è inferiore a tre;
- su delibera del Presidente qualora ritenga non sia più possibile dar seguito all'attività della stessa;
- su delibera dell'Assemblea con approvazione di almeno due terzi degli associati.
In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto ad enti o associazioni che perseguono scopi analoghi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662 del 23.12.1996.
Art. 15
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile e alle leggi in vigore.
Il presente statuto è valido a partire dalla delibera interna assembleare del 13 giugno 2013. Qui trovate la versione originale, depositata presso l'ufficio del registro
In blu le parti aggiornate rispetto alla versione precedente