COMPAGNIA TEATRALE PICJE DISPICJE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “PICJE DÌSPICJE” DI FLAIBANO




Art. 1
COSTITUZIONE
È costituita un'Associazione nella forma di Circolo Culturale Teatrale sotto la denominazione sociale “PICJE DÌSPICJE”, con sede presso la residenza del Presidente pro-tempore.

Art. 2
SCOPO
L'Associazione ha lo scopo di:
- Valorizzare e promuovere la lingua, la cultura e la letteratura friulana;
- Creare un gruppo affiatato di soci che collaborano e si divertono insieme;
- Distribuire divertimento;
- Proporre attività culturali di intrattenimento;
- Raccogliere fondi a scopo benefico.

Art. 3
ATTIVITÁ
L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende svolgere attività teatrali in lingua friulana. L'attività dell'Associazione potrà, inoltre, svolgersi mediante:
- L'organizzazione di spettacoli e manifestazioni di carattere culturale o di intrattenimento;
- La partecipazione a manifestazioni o attività che si ritengano utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- La collaborazione con altre associazioni;
- La promozione della propria associazione;
- Altre azioni connesse, accessorie o integrative delle attività già indicate, che possano contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 4
RISORSE
L'Associazione finanzia la propria attività mediante:
- Contributi volontari dei soci;
- Contributi da privati;
- Contributi da Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- Convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- Ogni altro tipo di entrata.
L'Associazione può inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte di privati, da Enti Pubblici e Privati.
È vietato distribuire gli utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Eventuali plusvalenze potranno essere utilizzate per beneficenza e/o spese di gestione.

Art. 5
ASSOCIATI
La domanda dell'aspirante socio deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione e deve contenere esplicita dichiarazione di adesione allo Statuto e allo spirito dell'Associazione. Ogni socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, ma ha diritto ad essere rimborsato delle eventuali spese sostenute per l'attività prestata.
La qualità di socio si perde:
- Per dimissioni (ogni socio può abbandonare in qualsiasi momento l'Associazione tramite avviso scritto al Consiglio Direttivo);
- Per esclusione su proposta del Presidente e approvazione di almeno due terzi dell'Assemblea;
- Per decesso.

Art. 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7
ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti sul libro dei soci nel momento in cui l'Assemblea è convocata.
Sono di competenza dell'Assemblea:
- Le riforme statutarie;
- L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- L'approvazione della relazione annuale del Presidente;
- L'approvazione dell'esclusione di un socio dall'Associazione;
- Ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all'Assemblea.
L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via supplementare e straordinaria su richiesta del Consiglio o di un decimo dei soci.

L'assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno diretta a chiunque abbia diritto di parteciparvi con preavviso di almeno 10 giorni. Tale convocazione scritta può essere effettuata per mezzo lettera o telematicamente o con altro strumento similare che ne garantisca la ricezione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli associati, oppure in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei soci presenti. Tuttavia, per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi degli associati.

Art. 8
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra i propri componenti. I membri del Consiglio restano in carica un anno e sono rieleggibili tacitamente.
Il Consiglio Direttivo:
- dà esecuzione alle delibere assembleari;
- delibera sulle questioni inerenti la gestione dell'Associazione con tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e per lo svolgimento dell'attività stessa;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Art. 9
PRESIDENTE
Il Presidente:
- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- propone l'eventuale esclusione di un socio dall'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione qualora ritenga non sia più possibile dar seguito all'attività della stessa.

Art. 10
VICEPRESIDENTE
In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume automaticamente tutti gli obblighi e tutti i diritti.

Art. 11
SEGRETARIO
Il Segretario provvede alla redazione dei verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed alla tenuta dei relativi libri, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 12
BILANCIO
Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza. Entro la stessa data può essere approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso.
Art. 13
DURATA
L'Associazione ha durata di dieci anni ed è rinnovabile tacitamente.

Art. 14
SCIOGLIMENTO
L'eventuale scioglimento dell'Associazione avviene:
- automaticamente se il numero degli associati è inferiore a tre;
- su delibera del Presidente qualora ritenga non sia più possibile dar seguito all'attività della stessa;
- su delibera dell'Assemblea con approvazione di almeno due terzi degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto ad enti o associazioni che perseguono scopi analoghi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662 del 23.12.1996.

Art. 15
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile e alle leggi in vigore.




L'ASSOCIAZIONE "PICJE DÌSPICJE" DI FLAIBANO E' REGISTRATA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE
IL PRESENTE STATUTO E' STATO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO IN DATA 23 MARZO 2007



Il presente statuto è valido a partire dalla delibera interna assembleare del 13 giugno 2013. Qui trovate la versione originale, depositata presso l'ufficio del registro

In blu le parti aggiornate rispetto alla versione precedente




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